La ratifica del termine dello stato di emergenza COVID-19 in data 31 marzo 2022 ha introdotto una serie di dubbi su come (o addirittura “se”) continuare a recepire le misure anticontagio da oggi 1 aprile 2022. Facciamo chiarezza.
Iniziamo con le attività di formazione a distanza o meglio in videoconferenza: tutto come prima, nelle more di una probabile prossima rivalutazione complessiva.
Ad esempio con nota DCPREV prot. 4071 del 18/03/2021 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Ministero dell’Interno), in via precauzionale, si ritiene opportuno consentire, anche dopo il termine dello stato di emergenza, l’erogazione della formazione ed aggiornamento dei professionisti antincendio in modalità “streaming diretto”.
Per tutto il resto, il riferimento normativo della fase post emergenziale è il D.L. 52/2021 che all’art. 10-bis affida al Ministro della Salute di concerto con i Ministri competenti il potere di ordinanza sull’adozione e aggiornamento di linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, motivo per cui, in assenza di altra specifica previsione, i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
Ne consegue che anche per i cantieri bisogna necessariamente continuare a prevedere, almeno per il mese in corso la stima degli oneri covid nei PSC (dal 1 maggio vedremo come comportarci con le mascherine…).
Quanto sopra anche perchè l’applicazione integrale dei Protocolli, in tema di possibile responsabilizzazione del Datore di Lavoro è esimente da ogni responsabilità giuridica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro ai sensi dell’art. 29-bis DL 23/2020